Quando la malattia grave rende incompatibile il carcere per droga?
Se ti trovi in custodia e hai una patologia seria, devi sapere che conta quanto la malattia pesa oggi e se l’istituto può curarti.
Se sei accusato di narcotraffico e hai una malattia grave, puoi chiedere l’incompatibilità con il carcere: il giudice non può tenerti in custodia in istituto se la patologia è particolarmente grave, incompatibile con la detenzione e non curabile adeguatamente dentro (art. 275 c.p.p.). Vale anche per le accuse degli art. 73 e 74 DPR 309/1990, ma devi dimostrarla con cartelle cliniche e relazioni mediche.
L’incompatibilità con il carcere è la condizione in cui l’istituto penitenziario, per struttura, organizzazione sanitaria o durata delle cure necessarie, non è in grado di garantire alla persona il trattamento richiesto dalla sua patologia. In sintesi: non basta essere malati, occorre dimostrare che quella malattia, in quel carcere, non è gestibile.
Cosa conta davvero per il giudice
Il giudice guarda tre elementi: la diagnosi con la sua gravità attuale, la prognosi con il rischio di peggioramento in detenzione e la capacità concreta del sistema sanitario penitenziario di curare. Una diagnosi pesante ma stabile, curabile in infermeria o in un centro clinico penitenziario, può non bastare. Una patologia che richiede cicli di terapia in ospedale, dialisi, interventi programmati o assistenza continua cambia lo scenario.
Malattia fisica, grave deficit e patologia psichiatrica
La norma non elenca tutte le patologie. Rientrano nella valutazione le infermità fisiche gravi, i deficit motori o sensoriali rilevanti, le patologie oncologiche, cardiache e infettive in fase avanzata e i disturbi psichiatrici che la detenzione aggrava. Per la patologia psichiatrica il percorso può portare anche a soluzioni diverse dal carcere, come la collocazione in una struttura sanitaria, tema trattato nella pagina su assegnazione alla REMS nell’estradizione.
💬 Domanda tipica: «Tuo fratello è detenuto per una accusa di traffico di droga e ha una malattia cronica grave: il giudice può davvero tenerlo in carcere?» Il giudice non può mantenere la custodia in carcere se la malattia è particolarmente grave, incompatibile con la detenzione e non curabile adeguatamente in istituto (art. 275 c.p.p.). Serve però la prova: cartelle cliniche, relazione dello specialista e, quando occorre, una perizia. Il difensore presenta l’istanza e indica una soluzione concreta, per esempio i domiciliari presso un familiare: tu devi solo procurargli i documenti. L’esito dipende dal quadro clinico e dalle esigenze cautelari, quindi non è mai scontato.
Quali patologie pesano di più e cosa devi provare con la difesa?
Se vuoi capire se la tua diagnosi può bastare, ricorda che il giudice guarda ciò che documenti e non il nome della malattia.
Il nome della diagnosi non decide nulla da solo. Per ogni quadro clinico il giudice chiede che cosa la malattia richiede ogni settimana e se l’istituto è in grado di darlo. La tabella mostra, per i quadri più frequenti, l’elemento che i documenti devono dimostrare e la soluzione che la difesa propone di solito.
| Quadro clinico | Cosa devono dimostrare i documenti | Soluzione proposta di solito |
|---|---|---|
| Patologia oncologica | Fase della malattia, cicli di terapia e frequenza degli accessi in ospedale | Domiciliari con visite programmate o ricovero |
| Cardiopatia o insufficienza d’organo | Terapie salvavita, rischio di scompenso, controlli ravvicinati | Domiciliari con autorizzazioni di uscita; reparto protetto in subordine |
| Malattia infettiva in fase avanzata | Carico terapeutico e rischio di complicanze in ambiente collettivo | Domiciliari o luogo di cura |
| Grave deficit motorio o sensoriale | Autonomia nelle attività quotidiane e adeguatezza dei locali | Domiciliari con assistente o sezione attrezzata |
| Disturbo psichiatrico grave | Diagnosi stabile, ricoveri precedenti, effetto della detenzione sul decorso | Struttura sanitaria con presa in carico del servizio territoriale |
Come puoi chiedere la scarcerazione per motivi di salute?
Se sei tu o un tuo familiare a muoversi, puoi chiedere al difensore di preparare l’istanza e devi fornirgli subito tutta la documentazione.
La richiesta si presenta al giudice che procede con un’istanza di revoca o sostituzione della misura (art. 299 c.p.p.), corredata da prova medica. In questa fase la qualità della documentazione decide l’esito più del numero di pagine.
- Raccogliere le cartelle cliniche: diagnosi, referti, terapie in corso, ricoveri precedenti e, se l’imputato è già detenuto, la cartella sanitaria dell’istituto.
- Ottenere una relazione sanitaria aggiornata del medico curante o dello specialista, con prognosi e terapie necessarie.
- Incaricare un consulente medico legale che valuti l’incompatibilità e la possibilità di cure in carcere.
- Redigere l’istanza, indicando la soluzione richiesta: domiciliari, ricovero o luogo di cura, con l’indirizzo disponibile.
- Chiedere, se serve, la nomina di un perito da parte del giudice, con quesiti precisi.
- Impugnare un eventuale rigetto con il riesame (art. 309 c.p.p.) o l’appello cautelare (art. 310 c.p.p.), nei rispettivi termini.
⚠️ Attenzione: il riesame contro l’ordinanza che applica la custodia si propone entro 10 giorni (art. 309 c.p.p.). Se il termine scade, resta solo una nuova istanza fondata su elementi nuovi. Durante le visite e i colloqui con il personale sanitario non rendere dichiarazioni sui fatti contestati, e ricorda che ciò che si dice a chi non è il difensore può entrare nel fascicolo.
Il ruolo della perizia medico legale
Il perito nominato dal giudice è un terzo, il consulente di parte è scelto dalla difesa. La relazione utile risponde a domande operative: quali terapie servono, con che frequenza, se esiste un rischio di vita o di aggravamento irreversibile, se l’istituto ha un reparto adeguato. Una relazione generica, che si limita a elencare le malattie, convince poco.
Quali strumenti esistono nelle diverse fasi?
| Fase | Strumento | Chi lo attiva | Esito possibile |
|---|---|---|---|
| Dopo l’arresto | Istanza al giudice che ha disposto la misura | Difensore | Sostituzione con domiciliari o ricovero |
| Misura già applicata | Riesame (art. 309 c.p.p.) | Difensore o imputato | Annullamento o riforma dell’ordinanza |
| Dopo il rigetto | Appello cautelare (art. 310 c.p.p.) | Difensore | Riforma della decisione |
| Processo in corso | Istanza di revoca o sostituzione (art. 299 c.p.p.) | Difensore | Modifica della misura |
| Dopo la condanna definitiva | Richiesta di differimento dell’esecuzione | Condannato, difensore | Rinvio dell’esecuzione o detenzione domiciliare |
Domiciliari, ricovero o luogo di cura: quale soluzione puoi chiedere?
Se la malattia è provata, puoi proporre al giudice una soluzione concreta e devi indicare un domicilio o una struttura che ti accolga.
Gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) sono la soluzione più frequente quando l’incompatibilità è accertata ma le esigenze cautelari restano. Il giudice può prescrivere il controllo con il braccialetto elettronico, il divieto di comunicazione con soggetti diversi dai conviventi e la presenza di un familiare che assista.
Nei casi di dipendenza da sostanze, la persona può chiedere che la misura si svolga presso una comunità o una struttura di cura, secondo l’art. 94 DPR 309/1990. La richiesta è diversa dall’incompatibilità: qui la finalità è terapeutica e riabilitativa, e richiede una certificazione di tossicodipendenza e un programma accettato dalla struttura.
Spaccio e domiciliari per salute
Chi risponde di spaccio può ottenere i domiciliari per ragioni di salute con le stesse regole, anche se l’accusa è di cessione abituale. Un esempio territoriale è descritto nella pagina su spaccio e domiciliari a Palermo. Il giudice valuta se la casa indicata sia davvero idonea, cioè lontana dai contesti dell’attività contestata e con una persona che garantisca l’assistenza.
Ricovero in ospedale e piantonamento
Quando la persona ha bisogno di ricovero urgente, la custodia può proseguire in ospedale con piantonamento. È una soluzione temporanea, che non sostituisce la richiesta di una misura meno afflittiva se la malattia è cronica. Le regole pratiche sono illustrate nella guida al ricovero del detenuto e alla sorveglianza.
Schema temporale: cosa succede dalle prime ore ai mesi successivi?
Se sei appena stato arrestato, devi sapere che le prime ore contano molto e che ti conviene segnalare subito malattia e terapie.
Una sequenza orientativa aiuta i familiari a capire cosa fare. I tempi dipendono dal caso e dall’ufficio giudiziario, ma la successione degli atti è questa.
| Momento | Cosa accade | Cosa serve dalla difesa |
|---|---|---|
| Prime ore dopo l’arresto | Fermo o arresto, comunicazione al pubblico ministero, visita sanitaria all’ingresso | Segnalare subito la patologia e le terapie in corso |
| Entro i termini di legge | Udienza di convalida e decisione sulla misura (art. 391 c.p.p.) | Produrre documentazione medica già in questa udienza |
| Primi giorni | Ingresso in istituto, visita del medico penitenziario | Chiedere la trasmissione della cartella e le terapie |
| Prime settimane | Istanze, riesame, eventuale perizia | Consulente medico legale e istanza motivata |
| Fasi successive | Processo, eventuale condanna, esecuzione | Differimento, misure alternative o domiciliari |
La stessa sequenza, letta passo per passo:
- Prime ore: fermo o arresto, visita sanitaria all’ingresso, comunicazione delle terapie in corso al medico e al difensore.
- Primi giorni: udienza di convalida entro 48+48 ore (art. 391 c.p.p.) con la documentazione medica già pronta, poi richiesta della cartella dell’istituto.
- Settimane: istanza di sostituzione, riesame entro 10 giorni (art. 309 c.p.p.), consulenza medico legale ed eventuale perizia.
- Mesi: monitoraggio delle condizioni, aggiornamento dei certificati, nuove istanze se il quadro peggiora e, dopo la condanna, richiesta al tribunale di sorveglianza.
La visita all’ingresso e la segnalazione tempestiva
Chi entra in carcere viene visitato dal personale sanitario. Se una patologia non emerge subito o la terapia non viene continuata, i familiari devono portare i documenti al difensore, che li fa valere in giudizio. Una terapia interrotta nei primi giorni può produrre un aggravamento che poi diventa la prova dell’incompatibilità.
Malattia terminale e grave deficit fisico: cosa cambia per te?
Se la tua prognosi è infausta o il deficit è pesante, puoi far valere un argomento più forte, ma devi sempre proporre un’alternativa concreta.
Se la prognosi è infausta o il deficit fisico è tale da rendere la detenzione non sostenibile, l’argomento della difesa è più forte. La difesa deve però indicare un’alternativa concreta: un domicilio idoneo, un hospice, una struttura che accetti il paziente. Il giudice deve bilanciare la tutela della salute con le esigenze cautelari, e non può ignorare la dignità della persona.
Dopo la condanna: differimento e detenzione domiciliare
Dopo la sentenza definitiva, il condannato gravemente malato può chiedere il differimento dell’esecuzione della pena, obbligatorio o facoltativo a seconda della situazione, oppure la detenzione domiciliare. La competenza è del tribunale di sorveglianza. Per gli aspetti pratici si rimanda alla pagina sul differimento della pena per il detenuto malato.
Estradizione, arresto all’estero e salute: come funziona?
Se tu o un tuo familiare siete coinvolti in una procedura di consegna, devi sapere che la salute può incidere sul rinvio ma non la blocca da sola.
Nell’estradizione verso l’Italia o dall’Italia, lo stato di salute può incidere sulla consegna. Le norme sull’estradizione sono negli art. 697-722 c.p.p.; per i Paesi UE opera il mandato di arresto europeo (L. 69/2005, che attua la DQ 2002/584/GAI). L’autorità giudiziaria può rinviare la consegna per gravi ragioni umanitarie, tra cui il rischio per la vita o per la salute.
Il rischio di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU
L’art. 3 CEDU vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti. Le sentenze Soering e Aranyosi e Căldăraru sono i riferimenti noti: la consegna non è ammessa se esiste un rischio reale di trattamenti vietati, e le condizioni di detenzione nel Paese richiedente possono essere verificate. Se vi sono denunce di maltrattamenti, la guida su torture in carcere all’estero, denuncia e prove spiega come documentarle.
Cure e carcere nell’estradizione
Chi è in attesa di estradizione ha diritto a cure, a un medico di fiducia nei limiti consentiti e alla trasmissione della cartella clinica. Le modalità sono descritte nella pagina su cure mediche in carcere durante l’estradizione. Nei casi urgenti si può rivolgere un ricorso alla Corte EDU chiedendo una misura provvisoria ai sensi della Regola 39 del suo Regolamento, ma si tratta di uno strumento eccezionale.
Consegna differita per motivi familiari e sanitari
Nel mandato di arresto europeo la consegna può essere differita quando ostano ragioni personali gravi. Un percorso collegato è illustrato nella guida sulla consegna differita del MAE per motivi familiari, utile quando la salute del ricercato si intreccia con quella di un familiare convivente.
Quali prove ti servono e chi le produce?
Se prepari il fascicolo, puoi contare su più fonti e devi presentarle insieme, perché una relazione isolata convince poco.
La decisione del giudice poggia su documenti verificabili. Ogni prova ha un autore e una funzione precisa, e la difesa deve presentarle insieme, in modo coerente, perché una relazione isolata convince meno di un fascicolo ordinato che racconta la storia clinica dall’inizio.
| Prova | Chi la produce | A cosa serve |
|---|---|---|
| Cartella clinica dell’istituto | Area sanitaria penitenziaria | Mostra terapie, esami e omissioni durante la detenzione |
| Relazione dello specialista curante | Medico che segue il paziente | Descrive diagnosi, prognosi e cure indispensabili |
| Consulenza medico legale di parte | Consulente della difesa | Valuta l’incompatibilità e la possibilità di cura in carcere |
| Perizia del giudice | Perito nominato con ordinanza | Offre una valutazione imparziale su cui fondare la decisione |
| Dichiarazione del familiare convivente | Familiare | Conferma la disponibilità ad assistere la persona a domicilio |
Quando la documentazione proviene da un Paese straniero, serve la traduzione ufficiale e, per i referti più rilevanti, una legalizzazione o una conferma di autenticità. Senza questi passaggi il giudice può ritenere il documento non utilizzabile o chiedere integrazioni che allungano i tempi.
Quale giudice decide in ciascuna fase e come puoi impugnare?
Se vuoi evitare di perdere tempo, devi sapere a quale giudice rivolgerti e puoi affidare al difensore la scelta dello strumento.
La competenza cambia con l’avanzare del procedimento, e presentare l’istanza al giudice sbagliato fa perdere tempo. Durante le indagini preliminari decide il giudice per le indagini preliminari che ha emesso l’ordinanza; dopo il rinvio a giudizio decide il giudice del dibattimento, cioè il tribunale o la corte d’assise per i procedimenti di sua competenza. Contro l’ordinanza che applica la misura si propone il riesame davanti al tribunale del riesame (art. 309 c.p.p.); contro il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione si propone l’appello cautelare (art. 310 c.p.p.). Resta il ricorso per cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione, che richiede un avvocato cassazionista. Dopo la sentenza definitiva la competenza passa al magistrato e al tribunale di sorveglianza.
Quali esigenze cautelari restano anche quando la malattia è provata?
Se hai già dimostrato la malattia, non pensare che basti: devi aspettarti che il giudice valuti ancora pericolo di fuga, prove e reiterazione.
La malattia grave incompatibile con il carcere esclude quella forma di custodia, non l’intero sistema cautelare. Il giudice continua a valutare le esigenze dell’art. 274 c.p.p.: pericolo di fuga, rischio di inquinamento delle prove e pericolo di reiterazione del reato. Per le accuse di associazione (art. 74 DPR 309/1990) guarda con particolare attenzione ai legami con il contesto contestato; per questo la difesa non può fermarsi alla cartella clinica e deve proporre un domicilio lontano da quel contesto, con prescrizioni che rendano credibile il controllo.
Il braccialetto elettronico, il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, il deposito del passaporto e la presenza di un familiare che assista sono le garanzie che più spesso rendono accettabile la sostituzione. Per i reati più gravi la legge presume l’adeguatezza della custodia in carcere, ma la presunzione cede davanti alla malattia che la rende incompatibile con la detenzione.
Incompatibilità, dipendenza da sostanze e infermità psichica: come puoi distinguere le richieste?
Se hai dubbi su quale strada scegliere, ti serve sapere che sono richieste diverse e che il difensore ti aiuta a non confonderle.
Tre richieste diverse si confondono spesso nei colloqui con le famiglie, e ciascuna ha presupposti, prove e interlocutori propri.
Quando la richiesta è per malattia fisica
È la richiesta di incompatibilità in senso stretto (art. 275 c.p.p.). Si prova con cartelle, referti e consulenza medico legale, e mira a evitare il carcere o a sostituirlo con i domiciliari o con un luogo di cura.
Quando la richiesta è per dipendenza da sostanze
La finalità è terapeutica e riabilitativa (art. 94 DPR 309/1990). Occorrono la certificazione di tossicodipendenza, un programma concordato con una struttura che accetti la persona e la disponibilità a seguirlo. Il consumo di sostanze, da solo, non dimostra alcuna incompatibilità.
Quando la richiesta è per infermità psichica
Qui il giudice deve distinguere tra disturbo psichiatrico stabile, effetto acuto di una sostanza e semplice sofferenza da detenzione. La difesa sollecita una perizia psichiatrica e propone una presa in carico dei servizi territoriali; se si arriva a una misura di sicurezza si apre il tema della REMS.
Quanto costa la difesa in un caso di incompatibilità con il carcere per salute?
Se ti chiedi quanto spenderai, puoi chiedere un preventivo scritto prima di conferire l’incarico e devi distinguere compenso e spese.
Il compenso dell’avvocato si concorda con preventivo scritto prima dell’incarico (art. 13 L. 247/2012). Come riferimento si usano i parametri ministeriali del DM 55/2014 e dei successivi aggiornamenti, che orientano la valutazione di congruità senza sostituire l’accordo tra le parti. In questa materia il costo complessivo dipende dal numero di fasi (istanza, riesame, appello, ricorso, sorveglianza), dalla necessità di una perizia e dalla distanza dei luoghi di cura.
Le spese vanno tenute distinte dal compenso: sono le somme dovute a soggetti diversi dal difensore e vanno indicate nel preventivo.
| Voce | Quando compare | Come si gestisce |
|---|---|---|
| Consulenza medico legale di parte | Quando le cartelle non bastano a provare l’incompatibilità | Preventivo del consulente concordato prima della nomina |
| Copie di cartelle e certificati | Per ogni struttura che ha avuto in cura la persona | Richieste scritte con delega al difensore |
| Traduzioni e legalizzazioni | Referti formati all’estero | Traduzione ufficiale dei soli documenti rilevanti |
| Perizia disposta dal giudice | Quando il giudice la ritiene necessaria | Costi regolati nell’ambito del procedimento |
| Spese di cura private | Casa di cura o hospice autorizzati | A carico di chi la chiede, con preventivo allegato all’istanza |
| Trasferte del difensore | Colloqui in istituti lontani e udienze fuori sede | Rimborso previsto nel preventivo |
Quando ne ricorrono le condizioni di legge, è possibile il patrocinio a spese dello Stato (DPR 115/2002); i requisiti vanno verificati con il difensore prima di impegnare somme.
Quali errori devi evitare quando chiedi l’incompatibilità con il carcere?
Se vuoi non vanificare l’istanza, devi evitare pochi errori ricorrenti, che producono la gran parte dei rigetti.
Pochi errori, ripetuti, producono la gran parte dei rigetti. Eccoli con la conseguenza che comportano.
- Presentare l’istanza senza documentazione recente: il giudice la respinge per mancanza di prova attuale, e il rigetto ritarda di settimane il secondo tentativo.
- Allegare solo diagnosi generiche: senza prognosi e terapie la domanda non dimostra l’incompatibilità con il carcere.
- Non indicare un domicilio idoneo: anche se la malattia è provata, senza un luogo adatto il giudice può mantenere la custodia o disporre il ricovero.
- Rinunciare al riesame dopo un rigetto: i termini sono brevi e, se scadono, resta solo l’istanza nuova con elementi nuovi.
- Trascurare la terapia in carcere: se l’interruzione non viene segnalata e documentata, manca la prova del peggioramento.
- Violare le prescrizioni dei domiciliari: un’uscita non autorizzata, anche per una visita, può portare all’aggravamento della misura.
Quali norme devi conoscere?
- Art. 275 c.p.p.: criteri di scelta delle misure cautelari; prevede il divieto di custodia in carcere per malattie particolarmente gravi incompatibili con la detenzione, quando le cure in carcere non sono adeguate.
- Art. 284 c.p.p.: arresti domiciliari, luogo di esecuzione, autorizzazioni di uscita per esigenze di vita e di cura.
- Art. 299 c.p.p.: revoca e sostituzione delle misure cautelari quando mutano le condizioni.
- Art. 309 e 310 c.p.p.: riesame e appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari.
- Art. 73 e art. 74 DPR 309/1990: i reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti e l’associazione finalizzata al traffico.
- Art. 94 DPR 309/1990: esecuzione in comunità o strutture per i tossicodipendenti.
- Art. 697-722 c.p.p.: estradizione da e per l’estero.
- L. 69/2005 e DQ 2002/584/GAI: mandato di arresto europeo.
- Art. 3 CEDU: divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti; Regola 39 del Regolamento della Corte EDU per le misure provvisorie.
Casi ricostruiti a scopo illustrativo
Caso ricostruito a scopo illustrativo: patologia cardiaca grave
Scenario. Un uomo di sessant’anni è arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Soffre di una cardiopatia seria e assume terapie salvavita. Nei primi giorni la terapia viene somministrata in modo irregolare e il quadro peggiora.
Strategia. La difesa raccoglie le cartelle, ottiene una relazione cardiologica e un parere medico legale, e presenta l’istanza di sostituzione indicando il domicilio di un familiare convivente.
Esito possibile. Il giudice dispone gli arresti domiciliari con autorizzazione alle visite programmate e prescrive controlli periodici.
Caso ricostruito a scopo illustrativo: esito parziale
Scenario. Una donna è detenuta per un’accusa di associazione finalizzata al traffico e invoca una malattia cronica. Le cartelle mostrano una patologia seria ma stabile, curabile nel centro clinico dell’istituto.
Strategia. La difesa chiede la perizia e propone, in subordine, il trasferimento in un istituto con reparto sanitario adeguato.
Esito possibile. Il giudice nega i domiciliari per la pericolosità contestata, ma dispone il trasferimento e fissa verifiche periodiche sullo stato di salute. L’incompatibilità assoluta non è riconosciuta, mentre la tutela delle cure sì.
Caso ricostruito a scopo illustrativo: ricercato con insufficienza renale
Scenario. Un uomo viene arrestato in un altro Paese europeo su mandato di arresto europeo per una contestazione di traffico di droga. Ha un’insufficienza renale e deve sottoporsi a dialisi a giorni fissi, che in carcere vengono saltate.
Strategia. Un avvocato locale chiede cure immediate; dall’Italia la difesa trasmette cartelle tradotte, una relazione nefrologica e un’istanza di rinvio della consegna per ragioni umanitarie (L. 69/2005), indicando il centro dialisi che accoglierà il paziente.
Esito possibile. La consegna viene differita finché non è confermata una struttura in grado di garantire la terapia; poi la persona è consegnata con prescrizioni sanitarie. La libertà non viene ottenuta, ma la continuità delle cure sì.
Dove puoi approfondire la tua situazione?
Chi ha un familiare detenuto per un reato di droga trova indicazioni operative nelle pagine collegate. Per un quadro di difesa urgente esiste la guida all’avvocato per traffico di droga e difesa penale urgente. Per il carcere di Palermo c’è la scheda sull’avvocato penalista per il carcere Ucciardone. Per la tutela della salute in estradizione, cure mediche in carcere, per il ricovero cure e sorveglianza del detenuto ricoverato e per i disturbi psichici l’assegnazione alla REMS.
Come può aiutarti lo studio?
L’Avv. Massimo Romano, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli (n. 14553) e cassazionista, assiste imputati e detenuti per reati di droga con sedi a Roma, Milano, Napoli e Londra, e con una rete di avvocati corrispondenti in Italia, nell’Unione europea e nei Paesi terzi. Lo studio valuta la documentazione sanitaria, coordina i consulenti medico legali e prepara le istanze di revoca, sostituzione e riesame. Per un primo contatto puoi scrivere o telefonare al +39 335 669 3954 (anche WhatsApp) oppure usare la pagina contatti. Per conoscere lo studio, vedi chi siamo.
