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Tossicodipendenza e misure terapeutiche · guida completa

Sei stato arrestato per droga: come chiedi l'affidamento terapeutico e a chi ti rivolgi?

Se sei stato arrestato per droga, puoi chiedere l'affidamento terapeutico: SerD, Tribunale di sorveglianza. Avv. Massimo Romano, cassazionista: scrivi.

Di , Avvocato penalista – patrocinante in CassazioneIscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli, tessera n. 14553 · Albo speciale cassazionisti dal 23/10/2015 · → Profilo completoPubblicato il · Aggiornato il · ⏱ 20 minuti di lettura

▶ Risposta diretta

Se sei stato arrestato per droga e sei tossicodipendente, puoi chiedere l'affidamento terapeutico previsto dall'art. 94 DPR 309/1990: dopo la condanna definitiva la domanda va al Tribunale di sorveglianza, con certificazione del SerD e programma di cura accettato da una struttura autorizzata. Prima della condanna, lo stesso percorso serve a chiedere al giudice una misura cautelare più lieve del carcere, con istanza ex art. 299 c.p.p. Se l'arresto è avvenuto all'estero, devi prima ottenere il trasferimento dell'esecuzione in Italia. Il primo passo è raccogliere subito la certificazione del SerD e dare mandato a un difensore.

Avv. Massimo Romano · Avvocato penalista patrocinante in Cassazione · Ordine degli Avvocati di Napoli, tessera n. 14553

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⚡ In sintesi

  • L'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 DPR 309/90) permette al condannato tossicodipendente di scontare la pena fuori dal carcere seguendo un programma terapeutico concordato con il SerD o con una struttura autorizzata.
  • La domanda si presenta al Tribunale di sorveglianza, allegando la certificazione dello stato di tossicodipendenza e il programma terapeutico; senza questi due documenti la richiesta non può essere valutata.
  • Dopo l'arresto, prima della condanna, lo stesso percorso terapeutico può servire a ottenere una misura cautelare meno afflittiva del carcere, chiesta al giudice con istanza ex art. 299 c.p.p.
  • Se l'arresto avviene all'estero, la strada passa dal trasferimento dell'esecuzione della pena (DQ 2008/909/GAI o Convenzione di Strasburgo 1983) e solo dopo dall'affidamento in Italia.
  • Il Tribunale di sorveglianza decide con la relazione dell'UEPE e fissa prescrizioni precise; se le violi, rischi la revoca della misura e il rientro in carcere per la pena residua.

Se sei tossicodipendente e vieni condannato, puoi chiedere l’affidamento terapeutico (art. 94 DPR 309/90): sconti la pena fuori dal carcere seguendo un programma di cura concordato con il SerD o con una struttura autorizzata. Lo chiedi al Tribunale di sorveglianza con certificazione e programma; prima della condanna la strada è l’istanza di misura meno afflittiva ex art. 299 c.p.p.

Che cos’è l’affidamento terapeutico e quando si applica?

Se sei tossicodipendente o alcoldipendente, devi sapere che l’affidamento terapeutico è l’affidamento in prova al servizio sociale riservato a te e a chi è nella tua condizione. Non è uno sconto di pena e non estingue il reato: è una modalità di esecuzione della condanna in cui il carcere viene sostituito da un percorso di cura, controllato dal Tribunale di sorveglianza e dall’UEPE (Ufficio di esecuzione penale esterna).

Il presupposto è una condanna a pena detentiva, anche residua, che rientri nei limiti fissati dalla legge, e un programma di recupero già in corso o da intraprendere, concordato con la ASL tramite il SerD oppure con una struttura privata autorizzata. Non puoi limitarti a dichiararti dipendente: devi dimostrarlo con una certificazione sanitaria e mostrare una reale adesione al programma.

La misura è pensata per chi ha commesso reati collegati alla dipendenza: detenzione e piccolo spaccio per finanziare l’uso personale, furti o rapine commessi per procurarsi la sostanza, ma anche condotte più gravi se la dipendenza ha avuto un ruolo nel fatto. Il Tribunale valuta caso per caso la gravità del reato, i precedenti, il rischio di recidiva e la serietà del progetto di cura.

Differenza tra misura cautelare terapeutica e affidamento in prova

Se sei ancora in fase cautelare, cioè prima di una condanna definitiva, sei presunto non colpevole. In questa fase non si parla di affidamento in prova, ma di scelta della misura cautelare: il giudice, applicando i criteri dell’art. 275 c.p.p., deve preferire la misura meno afflittiva se è adeguata alle esigenze cautelari. Un programma terapeutico serio può rendere adeguata una misura domiciliare o un collocamento in luogo di cura al posto del carcere.

Dopo la condanna definitiva entra in gioco il Tribunale di sorveglianza, con strumenti diversi: sospensione dell’ordine di esecuzione, affidamento in prova ex art. 94 DPR 309/90, detenzione domiciliare, e le altre misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario.

💬 Domanda tipica: «Mio fratello è stato arrestato con alcune dosi di cocaina. Segue il SerD da anni, ma non ha mai portato nulla al giudice. Se lo condannano, deve per forza andare in carcere?»

Non per forza. Se la pena rientra nei limiti di legge e la dipendenza è documentata, dopo la condanna definitiva si può chiedere al Tribunale di sorveglianza l’affidamento ex art. 94 DPR 309/90; prima, in sede cautelare, si può chiedere una misura meno afflittiva del carcere. Il punto decisivo è raccogliere subito la certificazione del SerD e un programma scritto, perché sono i documenti che il giudice legge per primi. L’esito resta una valutazione caso per caso.

Quali sono i passi concreti per chiedere l’affidamento?

Devi seguire una sequenza precisa. Ogni passaggio che salti o fai in ritardo riduce le tue possibilità di ottenere la misura, quindi muoviti già dalle prime ore dopo l’arresto o dalla notifica dell’ordine di esecuzione.

  1. Raccogli la documentazione sanitaria: referti, storia clinica, precedenti trattamenti, eventuali ricoveri e ogni documento che attesti la dipendenza.
  2. Contatta il SerD della ASL di residenza per ottenere la certificazione dello stato di tossicodipendenza e l’avvio, o la prosecuzione, del programma terapeutico.
  3. Individua la struttura, se il programma prevede una comunità terapeutica: ti serve una dichiarazione di disponibilità all’accoglienza da parte di un ente autorizzato.
  4. Prepara l’istanza al Tribunale di sorveglianza con indicazione della pena in esecuzione, dei presupposti e delle prescrizioni proposte.
  5. Allega i documenti su domicilio, famiglia, lavoro o formazione, perché il Tribunale valuta anche il contesto di reinserimento.
  6. Chiedi, se ne ricorrono i presupposti, la sospensione dell’ordine di esecuzione, in modo da non entrare in carcere in attesa della decisione.
  7. Partecipa all’udienza con il difensore e, se possibile, con un rappresentante del servizio o della struttura.
  8. Rispetta il programma dopo l’ammissione: la misura dura quanto la pena e viene verificata nel tempo.

⚠️ Attenzione: il termine per l’istanza decorre dalla notifica dell’ordine di esecuzione sospeso ed è perentorio. Lasciarlo scadere significa che il pubblico ministero può disporre l’esecuzione e la persona entra in carcere prima che il Tribunale di sorveglianza abbia deciso. Conserva la ricevuta di notifica, non cambiare domicilio senza avvisare il difensore e consegnagli l’atto lo stesso giorno.

Schema temporale: cosa succede dalle prime ore ai mesi successivi?

  1. Prime ore: fermo o arresto, avviso al difensore, visita medica e comunicazione della dipendenza; la convalida si chiede entro 48 ore e si decide nelle 48 ore successive (art. 391 c.p.p.).
  2. Primi giorni: ordinanza sulla misura cautelare; il riesame si propone entro 10 giorni (art. 309 c.p.p.), con il programma terapeutico già allegato.
  3. Settimane: istanze di sostituzione ex art. 299 c.p.p., conferma di accoglienza della struttura, aggiornamenti del SerD.
  4. Mesi: sentenza e, se definitiva, ordine di esecuzione; istanza al Tribunale di sorveglianza e udienza.
  5. Durata della misura: controlli dell’UEPE e del SerD fino al termine della pena.

Non esistono tempi uguali per tutti, ma l’ordine degli eventi è stabile e permette di orientarsi.

Sequenza delle fasi dopo l’arresto, eventi principali e azioni da compiere
FaseCosa accadeCosa fare
Prime ore dopo l’arrestoFermo o arresto, avviso al difensore, convalida davanti al GIPInformare il difensore della dipendenza, chiedere visita medica e contatto con il SerD del carcere
Primi giorniUdienza di convalida e decisione sulla misura cautelarePresentare certificazione e programma terapeutico per ottenere una misura meno afflittiva
Settimane successiveIstanze di sostituzione, eventuale riesame ex art. 309 c.p.p.Aggiornare il giudice sull’andamento del percorso e sulla disponibilità della struttura
Dopo la condanna definitivaOrdine di esecuzione, possibile sospensione, istanza al Tribunale di sorveglianzaPresentare la domanda ex art. 94 DPR 309/90 nei termini previsti
Durante la misuraControlli dell’UEPE, verifiche del SerD, relazioni periodicheRispettare le prescrizioni, documentare i progressi

Quali documenti servono al Tribunale di sorveglianza?

Se vuoi essere ascoltato, devi sapere che il Tribunale decide su atti. Una documentazione completa e coerente fa la differenza tra un’istanza valutabile e una respinta per carenza istruttoria. Qui sotto la tabella indica i documenti principali e la loro funzione.

Documenti da allegare all’istanza, soggetto che li rilascia e funzione nel procedimento
DocumentoChi lo rilasciaA cosa serve
Certificazione di tossicodipendenzaSerD della ASLDimostra lo stato di dipendenza, presupposto della misura
Programma terapeuticoSerD o struttura autorizzataIndica durata, modalità e obiettivi del trattamento
Dichiarazione di accoglienzaComunità o strutturaConferma la disponibilità a ricevere la persona
Sentenza o ordine di esecuzioneAutorità giudiziariaIndividua la pena da eseguire e i termini
Documenti su casa e famigliaInteressatoMostrano contesto di sostegno e domicilio
Documenti su lavoro o formazioneDatore di lavoro o enteSupportano il reinserimento sociale

Sul valore probatorio della certificazione, sui suoi limiti e sul modo in cui viene letta dai giudici è utile l’approfondimento dedicato a SerD e certificato di tossicodipendenza.

L’affidamento è possibile anche con un arresto per l’art. 75 o l’art. 73?

Se ti contestano l’uso personale, la distinzione dal traffico è decisiva. L’art. 75 DPR 309/90 prevede sanzioni amministrative per chi detiene sostanze per uso personale: in quel caso non c’è reato e non c’è pena detentiva da sostituire, ma possono essere disposte misure come la sospensione della patente, e si può essere invitati a un programma terapeutico. Sul punto, la scheda su arresto per droga e art. 75 DPR 309/90 chiarisce quando si resta nell’illecito amministrativo.

Quando invece la condotta integra l’art. 73 DPR 309/90 (detenzione, cessione, produzione) o l’art. 74 (associazione), la dipendenza non cancella il reato, ma incide sul trattamento sanzionatorio e sulla scelta della misura. Per un quadro delle difese in questi procedimenti si vedano le pagine su spaccio e art. 73-74 a Siena e sulla difesa ex art. 73 a Napoli, dove emerge come le prassi degli uffici giudiziari possano variare senza modificare i principi.

Il rapporto con l’attenuante e con la lieve entità

La dipendenza è spesso un elemento che accompagna argomenti difensivi diversi: la qualificazione del fatto come di lieve entità, il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., l’eventuale particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. quando ne ricorrano i presupposti. L’affidamento terapeutico interviene dopo; ma una difesa che costruisce fin dall’inizio un percorso di cura documentato ha più strumenti in tutte le fasi.

Cosa cambia se la persona arrestata è un minore o un incensurato?

Se sei incensurato, e ancor più se sei giovane, il giudice valuta con attenzione il rischio di recidiva e la possibilità di un percorso che interrompa la dipendenza prima che il coinvolgimento penale diventi stabile. L’assenza di precedenti non determina automaticamente la misura, ma pesa nella scelta delle esigenze cautelari e nella valutazione del Tribunale di sorveglianza.

Il minorenne è soggetto al procedimento penale minorile, con strumenti e finalità educative propri. Se il fatto è avvenuto all’estero, le garanzie e le autorità coinvolte cambiano molto: la pagina su detenuti incensurati e minorenni all’estero spiega i primi passi e il ruolo del consolato.

Anche la presenza di figli piccoli può incidere sulla scelta della misura. Per il caso del genitore con prole in tenera età, la pagina sull’arresto del padre di un minore sotto i tre anni descrive le tutele previste e i limiti di applicazione.

Quando la sospensione della pena evita il carcere?

Se ricevi una condanna definitiva e non sei in custodia cautelare, puoi chiedere che l’ordine di esecuzione venga sospeso per presentare l’istanza al Tribunale di sorveglianza. La sospensione ha una funzione pratica: ti evita l’ingresso in carcere se, una volta concessa la misura alternativa, non dovresti comunque scontarvi la pena. Non è automatica per ogni condanna: dipende dall’entità della pena e dalla natura del reato.

Nei casi di tossicodipendenza, la legge consente di chiedere la sospensione con l’allegazione della documentazione sul programma di recupero. I presupposti, le preclusioni e il rapporto con i termini dell’istanza sono trattati nella pagina su sospensione della pena per detenuti tossicodipendenti.

Come funziona l’ingresso in comunità e la terapia in carcere?

Puoi scegliere un programma ambulatoriale, con presa in carico del SerD, oppure residenziale, in comunità. La comunità terapeutica è una struttura autorizzata che offre un percorso strutturato di disintossicazione e riabilitazione, con regole interne e verifiche periodiche. L’ingresso richiede una valutazione del servizio, una disponibilità della struttura e spesso tempi di attesa che vanno gestiti in parallelo con l’iter giudiziario. Il dettaglio operativo è nella pagina su ingresso in comunità dopo l’arresto.

Se resti in carcere in attesa della decisione, hai diritto alla continuità del trattamento, che è un diritto-dovere sanitario: la somministrazione di metadone o di altre terapie sostitutive deve proseguire sotto controllo medico. Le regole e le criticità sono affrontate nella pagina sulla terapia sostitutiva in carcere.

E se l’arresto è avvenuto all’estero o in un altro Stato UE?

Se sei stato arrestato o condannato all’estero, devi sapere che l’affidamento in prova è una misura italiana. Devi prima affrontare il procedimento davanti alle autorità di quel Paese, con un avvocato locale (obbligatorio davanti ai giudici stranieri) e con il coordinamento dall’Italia. Solo dopo, se la condanna è definitiva, puoi chiedere di scontare la pena in Italia.

Nell’Unione europea lo strumento è la decisione quadro 2008/909/GAI, che disciplina il riconoscimento delle sentenze penali e il trasferimento dell’esecuzione della pena. Per misure cautelari non detentive è rilevante la decisione quadro 2009/829/GAI sulla supervisione. Fuori dall’UE si applica, tra i Paesi aderenti, la Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate; se il Paese non vi aderisce, la possibilità va verificata caso per caso.

Estradizione, MAE e art. 94 DPR 309/90

Se vieni consegnato all’Italia tramite mandato di arresto europeo (L. 69/2005) o tramite estradizione per eseguire una pena, puoi, una volta in Italia, presentare istanza al Tribunale di sorveglianza se ricorrono i presupposti dell’art. 94 DPR 309/90. La consegna non esclude l’affidamento, ma il percorso deve essere impostato per tempo, anche con la documentazione sanitaria raccolta all’estero, tradotta e legalizzata quando richiesto.

Il passaggio internazionale presenta rischi di ritardo e di inattività: per questo è utile una regia unica, che coordini il difensore locale, il consolato, la Farnesina e il difensore italiano.

Come si costruisce un programma terapeutico credibile per il Tribunale?

Se vuoi convincere il Tribunale, il tuo programma deve indicare la struttura o il servizio, la durata prevista, la frequenza dei colloqui e dei controlli, gli obiettivi di astensione e le fasi di reinserimento. Il Tribunale di sorveglianza lo legge insieme alla relazione dell’UEPE e alla certificazione del SerD: se i tre documenti raccontano la stessa storia, la richiesta ha una base solida. Se il programma è ambulatoriale, devi dimostrare un domicilio stabile; se è residenziale, ti serve la conferma scritta della comunità e un piano per l’uscita.

Il ruolo della famiglia e del lavoro

La tua rete di sostegno pesa nella valutazione. Un familiare che si impegna ad accompagnarti ai controlli, un datore di lavoro disposto a mantenerti il posto o un tirocinio già avviato mostrano che il percorso ha continuità fuori dalla struttura. Allega dichiarazioni firmate e documenti verificabili, evitando attestazioni generiche.

Quando la dipendenza è contestata

Se dichiari la dipendenza soltanto dopo la sentenza, il Tribunale può dubitarne. In questi casi la difesa produce la storia clinica precedente, le prescrizioni, i controlli tossicologici e, se serve, una consulenza di parte. Una dipendenza coerente nel tempo è molto più credibile di una certificazione isolata, e la coerenza con le dichiarazioni rese nel procedimento è decisiva.

La revoca e come evitarla

Rischi la revoca della misura se abbandoni il programma, assumi sostanze, commetti nuovi reati o violi le prescrizioni. Per evitarla segnala subito al SerD ogni difficoltà, chiedi per iscritto le modifiche al programma quando cambia la tua situazione lavorativa o familiare, e conserva la prova della frequenza ai colloqui. Il difensore può chiedere al Tribunale di rimodulare le prescrizioni prima che il problema diventi una violazione contestata.

Riferimenti normativi

  • Art. 94 DPR 309/90: disciplina l’affidamento in prova in casi particolari per il condannato tossicodipendente o alcoldipendente con programma terapeutico in corso o da intraprendere.
  • Art. 73 e art. 74 DPR 309/90: descrivono i reati di detenzione, cessione e produzione di stupefacenti e l’associazione finalizzata al traffico.
  • Art. 75 DPR 309/90: prevede sanzioni amministrative per la detenzione per uso personale.
  • Art. 275 c.p.p.: criteri di scelta delle misure cautelari, con principio di adeguatezza e proporzionalità.
  • Art. 284 c.p.p.: arresti domiciliari, anche presso luoghi di cura o assistenza.
  • Art. 299 c.p.p.: revoca e sostituzione delle misure cautelari su istanza.
  • Art. 309 c.p.p.: richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive.
  • Art. 444 c.p.p.: applicazione della pena su richiesta, nella quale la situazione di dipendenza può essere valorizzata.
  • Art. 62-bis c.p. e art. 131-bis c.p.: attenuanti generiche e non punibilità per particolare tenuità del fatto.
  • L. 69/2005, DQ 2002/584/GAI, DQ 2008/909/GAI, DQ 2009/829/GAI: mandato d’arresto europeo, riconoscimento delle sentenze, supervisione delle misure alternative.
  • Convenzione di Strasburgo 1983: trasferimento delle persone condannate tra Stati aderenti.

Quali strumenti scegliere in base alla situazione?

Se ti chiedi da dove partire, guarda la tua posizione processuale: da quella dipende lo strumento. La tabella sintetizza le opzioni principali e il giudice a cui rivolgersi.

Strumenti disponibili per posizione processuale e autorità competente
SituazioneStrumentoAutorità competente
Arrestato, in attesa di convalidaIstanza di misura meno afflittiva con programma di curaGIP
In custodia cautelareIstanza ex art. 299 c.p.p. o riesame ex art. 309 c.p.p.GIP o Tribunale del riesame
Condannato definitivo, non detenutoSospensione dell’ordine di esecuzione e istanza ex art. 94 DPR 309/90Tribunale di sorveglianza
Condannato definitivo, detenutoIstanza di affidamento in prova in casi particolariTribunale di sorveglianza
Detenuto all’esteroTrasferimento dell’esecuzione (DQ 2008/909/GAI o Strasburgo 1983)Autorità estera e Ministero della Giustizia

Quanto costa la difesa per ottenere l’affidamento terapeutico?

Il compenso lo concordi con preventivo scritto prima dell’incarico (art. 13 L. 247/2012); i parametri ministeriali (DM 55/2014 e successivi aggiornamenti) sono il riferimento per le fasi di istanza e udienza. Le spese tipiche del caso sono le copie degli atti e delle cartelle cliniche, l’eventuale consulenza medico-legale di parte, le traduzioni e legalizzazioni dei documenti stranieri, l’interprete e l’avvocato locale quando il procedimento è all’estero, le trasferte per udienze e colloqui. La retta della comunità segue regole proprie e va chiarita con SerD e struttura. Il patrocinio a spese dello Stato (DPR 115/2002) può essere richiesto se ricorrono i requisiti di legge: il difensore ne verifica l’ammissibilità prima di impostare la strategia.

Confronto tra affidamento terapeutico, detenzione domiciliare e carcere nell’esecuzione della pena
AspettoAffidamento ex art. 94 DPR 309/90Detenzione domiciliareEsecuzione in carcere
LuogoLibertà con prescrizioni, SerD o comunitàAbitazione o luogo di curaIstituto penitenziario
Presupposto sanitarioDipendenza certificata e programmaNon necessariamente richiestoNessuno
ControlloUEPE e SerDLimitazioni di movimento e controlliAmministrazione penitenziaria
Rischio principaleRevoca per violazione delle prescrizioniEvasione in caso di allontanamentoInterruzione del percorso di cura

Come leggi la tabella sul confronto, la scelta tra affidamento, detenzione domiciliare e carcere dipende dalla tua dipendenza certificata e dal programma. Se la condanna è straniera, invece, ti servono anche i documenti della tabella seguente prima di qualsiasi domanda in Italia.

Documenti esteri necessari per il trasferimento dell’esecuzione e autorità che li gestiscono
DocumentoAutoritàNota pratica
Sentenza definitiva stranieraAutorità giudiziaria dello Stato di condannaVa tradotta e trasmessa con il certificato previsto dalla DQ 2008/909/GAI
Consenso al trasferimentoCondannatoRichiesto nei casi previsti dallo strumento applicabile
Cartella sanitaria dell’istituto esteroAmministrazione penitenziaria localeServe per impostare la certificazione del SerD italiano
Istanza di trasferimentoMinistero della Giustizia e autorità esteraIl difensore italiano coordina l’avvocato locale

Quali errori evitare?

Evita la fretta e non pensare che la dipendenza basti da sola. Ecco gli errori che incidono di più sull’esito.

  • Non presentare l’istanza senza certificazione del SerD: il Tribunale non può accertare il presupposto della misura e rigetta o rinvia, con perdita di tempo.
  • Non allegare un programma generico: un progetto senza struttura individuata, senza durata e senza obiettivi non dimostra serietà e può far ritenere la misura inadeguata.
  • Non lasciare scadere i termini per l’istanza dopo l’ordine di esecuzione: rischi l’ingresso in carcere e una complicazione ulteriore per ottenere la misura.
  • Non interrompere il percorso terapeutico mentre l’istanza è pendente: il Tribunale lo legge come mancanza di adesione e può negarti la misura.
  • Non fare dichiarazioni inesatte sulla dipendenza o sui consumi: se emergono contraddizioni con la documentazione sanitaria, la tua credibilità ne risente.
  • Non trascurare il contesto estero: se traduci e legalizzi tardi i documenti stranieri, blocchi il trasferimento e prolunghi la detenzione.

Esempi pratici: due scenari ricostruiti

Caso ricostruito a scopo illustrativo: esito favorevole. Un uomo di trentacinque anni, incensurato, viene condannato in via definitiva per detenzione di sostanze a fini di spaccio, con la pena in esecuzione entro i limiti previsti dalla legge. Era già seguito dal SerD da tempo. Strategia: il difensore chiede la sospensione dell’ordine di esecuzione e presenta l’istanza ex art. 94 DPR 309/90 con certificazione, programma ambulatoriale e prova di un lavoro stabile. Esito possibile: il Tribunale di sorveglianza ammette l’affidamento con prescrizioni di controllo e verifiche periodiche, e la persona prosegue il percorso senza entrare in carcere.

Caso ricostruito a scopo illustrativo: esito parziale o sfavorevole. Una donna con precedenti specifici viene arrestata e, in sede cautelare, il giudice dispone il carcere. Il difensore deposita la documentazione del SerD, ma il programma indicato è generico e la struttura non ha ancora confermato la disponibilità. Strategia: si chiede la sostituzione con una misura domiciliare presso la comunità, ma l’istanza viene respinta per la genericità del progetto e per il rischio di recidiva. Esito possibile: dopo qualche settimana, ottenuta una dichiarazione di accoglienza e una relazione aggiornata, una nuova istanza ex art. 299 c.p.p. viene accolta in parte, con una misura più rigorosa del previsto. L’esempio mostra che la qualità del programma conta quanto la diagnosi di dipendenza.

Come può aiutarti lo studio

L’Avv. Massimo Romano, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli (n. 14553) e cassazionista, assiste le persone arrestate o condannate per reati di droga, anche quando il procedimento si svolge all’estero, con una rete di avvocati corrispondenti in Italia, nell’Unione europea e in Paesi terzi. Lo studio ha sedi a Roma, Milano, Napoli e Londra e può intervenire direttamente o coordinando i colleghi locali.

Nei casi di tossicodipendenza l’attività consiste nel raccogliere la documentazione sanitaria, dialogare con SerD e comunità, preparare le istanze cautelari o di esecuzione e sostenere le udienze davanti al giudice competente. Per un primo confronto riservato puoi telefonare o scrivere su WhatsApp al +39 335 669 3954, oppure usare la pagina contatti. Per conoscere lo studio visita chi siamo.

Domande frequenti

Che cos'è l'affidamento terapeutico se sei arrestato per droga?

È l'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94 DPR 309/90. Il condannato che è tossicodipendente o alcoldipendente e che ha in corso, o intende intraprendere, un programma di recupero presso il SerD o una struttura autorizzata può chiedere di scontare la pena in libertà controllata, seguendo prescrizioni stabilite dal Tribunale di sorveglianza.

Chi decide sulla tua domanda di affidamento in prova?

Decide il Tribunale di sorveglianza competente per il luogo in cui il condannato è detenuto o risiede, dopo aver acquisito la certificazione del SerD, la relazione dell'UEPE e le informazioni sul percorso terapeutico. In alcuni casi, in attesa della decisione, il magistrato di sorveglianza può disporre l'applicazione provvisoria della misura.

Puoi chiedere l'affidamento terapeutico prima della condanna definitiva?

L'affidamento in prova presuppone una condanna. Nella fase cautelare si può però chiedere al giudice la sostituzione del carcere con gli arresti domiciliari o con una collocazione in luogo di cura, allegando la documentazione sanitaria e un programma terapeutico: l'istanza si fonda sull'art. 299 c.p.p. e sui criteri dell'art. 275 c.p.p.

Quali documenti ti servono per presentare la richiesta?

Servono la sentenza o l'ordine di esecuzione, la certificazione del SerD sullo stato di tossicodipendenza, il programma terapeutico con l'accettazione della struttura o del servizio, eventuali referti sanitari e l'indicazione del domicilio. Utili anche una prova di attività lavorativa, o di disponibilità a lavorare, e la situazione familiare.

Se hai già ottenuto una sospensione dell'ordine di esecuzione, cosa cambia?

La sospensione dell'ordine di esecuzione consente di restare libero in attesa che il Tribunale di sorveglianza decida sull'istanza. Non è un'affermazione di merito: se la richiesta viene respinta, l'esecuzione della pena riprende. Per questo l'istanza va presentata nei termini e corredata fin dall'inizio da una documentazione completa.

L'affidamento terapeutico vale anche se sei arrestato all'estero?

No, non direttamente. L'affidamento in prova è una misura dell'ordinamento italiano. Chi è detenuto all'estero deve prima ottenere il trasferimento in Italia per scontare la pena, attraverso la DQ 2008/909/GAI nell'Unione europea o la Convenzione di Strasburgo 1983 nei Paesi aderenti, e poi chiedere la misura al Tribunale di sorveglianza.

Cosa rischi se violi le prescrizioni dell'affidamento?

La violazione delle prescrizioni, come l'abbandono del programma terapeutico o l'assunzione di sostanze, può portare alla revoca della misura da parte del Tribunale di sorveglianza. In quel caso il periodo trascorso fuori dal carcere può non essere considerato come pena scontata, secondo la valutazione del giudice sul caso concreto.

Posso fare tutto da solo o serve un avvocato?

L'istanza può essere presentata dal condannato, ma davanti al Tribunale di sorveglianza è prevista l'assistenza del difensore. Un avvocato verifica i presupposti, coordina SerD e struttura, rispetta le scadenze e prepara l'udienza. Per un primo confronto puoi telefonare o scrivere su WhatsApp al +39 335 669 3954.

Quanto tempo serve per ottenere l'affidamento terapeutico?

Non esiste un tempo uguale per tutti: dipende dal carico del Tribunale di sorveglianza, dalla completezza dei documenti e dalla disponibilità della struttura. Se l'ordine di esecuzione è stato sospeso, la persona resta libera durante l'attesa. Una documentazione completa fin dal deposito evita i rinvii per carenza istruttoria e accorcia i tempi.

Un familiare può presentare l'istanza al posto del condannato?

No, l'istanza proviene dal condannato o dal suo difensore, che ha il potere di rappresentarlo. Il familiare può però raccogliere certificati, contattare il SerD e la comunità, fornire la prova del domicilio e del sostegno economico e accompagnare la persona all'udienza. Il contributo della famiglia pesa sulla valutazione del contesto di reinserimento.

Avv. Massimo Romano — Avvocato penalista

Assistenza 24 ore su 24, anche nei festivi, per arresti, perquisizioni, misure cautelari e fermi all'estero. Il compenso è concordato con preventivo scritto prima dell'incarico.

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Contenuto informativo redatto e rivisto dall'avvocato; non sostituisce un parere sul caso concreto. Ultima revisione: 28/10/2026.