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La legge (art. 70 l. 633/41) permette solo di effettuare riassunti, citazioni o riproduzioni di parti letterarie, ma non consente di copiare interamente l opera, o una parte della stessa; tuttavia, ciò può essere effettuato per ragioni di studio, per scopi didattici, purché vengano evidenziati il nome dell autore e la fonte, e senza scopo di lucro.

Solo in questo caso non serve il permesso dell autore. Altresì, anche le opere di ingegno espresse oralmente, come le rappresentazioni teatrali, vengono tutelate. Mentre, non vi è alcuna restrizione normativa per la duplicazione di brani di autori morti da più di 70 anni.

Si consideri, poi, che pure le opere non ingegnose, ma solo didascaliche e comunicative, trasmesse in rete, sono tutelate dalla legge; come le E-MAIL, che, essendo incluse nelle normative che tutelano la corrispondenza, non possono essere divulgate, sottratte, cancellate in virtù degli artt. 616 e 618 del codice penale.

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La musica, mp3, midi files, brani di canzoni, opere di cinema, filmati – Diffondere e scambiare musica su internet (attraverso file MP3 o WAV) è illegale se non esplicitamente permesso dall autore o da chine ha acquisito i diritti economici.

Non pochi sono state le disposizioni, anche a livello internazionale, dirette a combattere la pirateria in ambito musicale.

Caso particolare è quello dei files MIDI, spesso usati come basi musicali per numerosi siti internet, in quanto sono elaborazioni dell opera originaria e, quindi, hanno bisogno del permesso dell autore o di coloro che ne hanno i diritti economici.

Per siffatte ragioni, i midi-files possono essere utilizzati in modo legale soltanto se si è stati autorizzati dall autore o dalla casa editrice. Con i BRANI DI CANZONI valgono le stesse cose dette per le altre opere letterarie, nel senso che non si può effettuare la loro intera ricopiatura, tranne se ciò viene autorizzato da chi ne ha i diritti economici. Siffatte restrizioni non valgono per la duplicazione di brani musicali di autori morti da più di 70 anni, tranne i diritti imposti a chi ha realizzato la duplicazione, tuttavia da ricompensare.

Le OPERE CINEMATOGRAFICHE e i FILMATI hanno uguale difesa, ma visto che si tratta di opere che prevedono una produzione collettiva in cui troviamo la regia, la sceneggiatura, le musiche e via dicendo, la loro tutela arriva fino al settantesimo anno dalla morte dell ultimo partecipante. Per le foto bisogna stabilire se sono o non sono artistiche: per quelle comuni, l artefice della foto possiede i diritti di riproduzione, diffusione e vendita (art. 88 l. 633/41), tranne se la foto è stata richiesta in virtù di un contratto di lavoro, perché in questo caso è il datore di lavoro a possedere i suddetti diritti.

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La tutela arriva fino a 20 anni dal momento in cui viene fatta la foto. Tuttavia, nella legislazione italiana viene sostenuto anche l ambito che inerisce la diffusione fotografica, e con l art. 90 della l. 633/41 si prevede che ogni foto deve avere: il nome di colui che ha i diritti economici, come fotografo, datore o chi commissiona la foto; la data di realizzazione, e - se la foto rappresenta un opera d arte - pure il nomine dell autore. Senza questi dati, le foto non si ritengono illegali a meno che il fotografo, o il suo datore, non provino la mala fede di chi le ha fatte.

Le FOTOGRAFIE ARTISTICHE, invece, in virtù dell art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886, aggiornato dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948, e rientrato nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, hanno lo stesso valore delle opere di ingegno e la loro tutela non subisce alcuna formalità, come la specificazione di chi ne possiede i diritti e la data di realizzazione. Altresì, la tutela arriva fino al settantesimo anno che segue la morte dell artefice, e non al ventennio dalla realizzazione.

Per i RITRATTI, invece, la legge ha previsto per chi vuole duplicare o diffondere la foto di una persona, deve primariamente ottenere il consenso della stessa (art. 96 l. 633/41); non c è bisogno del suddetto consenso se si tratta di una persona famosa e che magari fotografata perché ricopre una qualsiasi funzione pubblica, o per ragioni di giustizia o di polizia, o scientifiche, didattiche, culturali, o se si tratta di eventi, feste pubbliche o avvenute pubblicamente (art. 97 l. 633/41), eccetto se dalla riproduzione o diffusione derivino danneggiamenti morali alla persona ritratta. Se si ritrae una persona pubblica, se non c è il suo consenso, la sua foto non può essere utilizzata per finalità diverse dal dare comunicazioni sullo stesso soggetto.

Dispositivi informatici, software, codici, layout – Anche la realizzazione di software e codici informatici è tutelata dal diritto d autore. Importante sottolineare che in questa circostanza l opera è di proprietà di un soggetto differente da quello che ha effettivamente realizzato i codici; questo perché chi lavora alla creazione dei sistemi informatici dipende a livello lavorativo dalle imprese di software, a cui spettano i diritti di diffusione e vendita.